Tu sei qui

Art. 11 Decreto Legislativo 19.02.04 n. 59 "Valutazione, scrutini ed esami"

StampaStampaSalva .pdfSalva .pdf
Contenuto in: 

Si pubblica link alla pagina relativa al DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n.59  "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53."

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 - Suppl. Ord. n. 31); si sottolinea all'attenzione delle famiglie degli alunni dell'Istituto Comprensivo, quanto riportato nell'art. 11 sulla validità dell'anno scolastico:

Art. 11
Valutazione, scrutini ed esami

"1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite."

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ILARIO D'ENZA - Via Gramsci 5 Sant'Ilario d'Enza 42049 RE - 0522/672201 - 0522/672291

I contenuti di questo sito, salvo diversa indicazione, sono rilasciati sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.
Sito realizzato su modello rilasciato da Porte Aperte sul Web Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia nell’ambito del Progetto “Un CMS per la scuola”.